Statuti

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I. GENERALITÀ

Art. 1 Nome

È costituita sotto la denominazione Studenti TIcinesi a Berna (STIB), un’associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

 

Art. 2 Sede

L’associazione ha sede al domicilio del suo Presidente.

 

Art. 3 Scopi

La STIB sostiene e promuove incontri e manifestazioni di carattere ricreativo e culturale, prestando attenzione a temi e avvenimenti legati alla Svizzera Italiana.

 

Art. 4 Affiliazione

  1. La STIB è aperta a tutti coloro che si riconoscono nei suoi scopi, senza distinzione di razza, origine sociale, confessionale, culturale o politica.

  2. La STIB può collaborare con altre organizzazioni, laddove si perseguano gli stessi obiettivi.

II. SOCI
Art. 5 Categorie

  • I soci della STIB possono essere:

  • studenti

  • ex studenti

  • giovani attivi professionalmente

  • soci onorari

  • soci straordinari

  • soci sostenitori

Art. 6 Studenti

  1. Possono diventare soci della STIB tutti gli studenti immatricolati all’Università di Berna o in altre scuole superiori del Canton Berna che:

    a) sono domiciliati nel Canton Ticino, Grigioni Italiano (Valli di Mesolcina, Calanca, Poschiavo e Bregaglia) o Italia, oppure:

    b) hanno frequentato un ciclo di studi nel Canton Ticino, Grigioni Italiano o in Italia.

  2. Sono parimenti ammessi coloro che, con l’inizio dei loro studi, hanno spostato il proprio

    domicilio da una delle tre regioni sopraccitate al Canton Berna.

  3. In casi particolari l’assemblea può ammettere, su proposta del comitato, altri candidati che

    non soddisfano le condizioni del cap. 1 e 2.

  4. Fa stato il certificato di immatricolazione.

Art. 7 Ex studenti e giovani attivi professionalmente

  1. Hanno inoltre la possibilità di diventare soci:
    a) tutti gli ex studenti già immatricolati all’Università di Berna o in altre scuole superiori del

    Canton Berna
    b) tutti i giovani che, pur non essendo mai stati immatricolati all’Università di Berna o in

    altre scuole del Canton Berna, sono ivi attivi professionalmente e vicini all’attività

    studentesca ticinese

  2. I canditati che rientrano in questa categoria devono: 

a) essere domiciliati nel Canton Ticino, Grigioni Italiano o Italia, oppure:
b) aver frequentato un ciclo di studi in una delle tre regioni,
3. Sono parimenti ammessi coloro che, con l’inizio della nuova attività, hanno spostato il proprio domicilio da una delle tre regioni sopraccitate al Canton Berna.

 

Art. 8 Soci onorari

Sono nominati a vita dall’Assemblea su proposta del Comitato per meriti particolari nella vita dell’Associazione.

 

Art. 9 Soci straordinari

L’Assemblea, su proposta del Comitato, può decidere l’accettazione di soci straordinari che non rientrano nelle categorie degli articoli 6 e 7.

 

Art. 10 Soci sostenitori

L’Assemblea, su proposta del Comitato, può nominare come soci sostenitori persone che devolvono un importo ragguardevole all’Associazione.

 

Art. 11 Lingua

Lingua ufficiale è l’italiano.

 

Art. 12 Procedura di ammissione

Si diventa soci con il pagamento della tassa sociale annuale. Le condizioni d’ammissione poste dagli articoli 6 e 7 non sono applicabili ai già facenti parte della STIB prima dell’assemblea ordinaria del 13 maggio 2008.

 

Art. 13 Dimissione

Ogni dimissione deve essere annunciata al Presidente. Può avvenire in qualsiasi momento.

 

Art. 14 Esclusione

Il mancato pagamento della tassa sociale porta automaticamente all’esclusione.

 

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 15 Organi

  1. Gli organi della STIB sono i seguenti: l’Assemblea e il Comitato

  2. Solo i soci studenti possono rivestire la carica di Presidente, Vice-Presidente, Segretario o Cassiere. Su approvazione dell’Assemblea ci si riserva il diritto di eleggere a membri semplici (fino a un massimo di due) ex studenti o studenti immatricolati altrove residenti a Berna.

Art. 15bis Webmaster

Il Webmaster si occupa del corretto funzionamento, mantenimento ed aggiornamento del sito www.stib.ch, nonché della gestione delle e-mail e del provider. La mansione di Webmaster può essere affidata ad uno studente, ad un ex studente o ad un giovane attivo professionalmente, sia esso membro di comitato o semplice socio. Il webmaster è eletto dall’assemblea.

 

Art. 16 Procedure

  1. Deve essere redatto un verbale di tutte le sedute degli organi della STIB. Il verbale dell’Assemblea è pubblico, quello del comitato può essere consultato, su richiesta, dai soci.

  2. Votazioni:

    a) il Presidente, o il suo sostituto, non vota, ma in caso di parità decide. 
    b) l’Assemblea vota a maggioranza relativa del presenti e per alzata di mano.
    c) il Comitato vota a maggioranza assoluta.

     

  1. Elezioni:

    I candidati si presentano all’Assemblea. Agli aventi diritto di voto viene consegnata una scheda sulla quale appaiono chiaramente separate le diverse cariche. L’elettore ha il diritto di indicare un solo nome per ogni carica disponibile. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, a condizione che abbiano superato il quorum del 10%. Per determinare il quorum fa stato il numero di schede emesse. In caso di parità tra due o più candidati decide la sorte.

  2. Scrutinio segreto:
    All’Assemblea 2/5 dei membri presenti con diritto di voto possono proporre un voto o delle

    elezioni a scrutinio segreto. Le schede bianche contano. Le schede nulle non contano per

    l’ottenimento della maggioranza assoluta.

  3. Mozione d’ordine:

    La mozione d’ordine deve essere trattata immediatamente.

  4. Diversi:

    Sotto “diversi” delle suggestioni e delle opinioni possono essere avanzate a tutte le riunioni della STIB. È escluso, d’altra parte, che una decisione sia presa sotto questo punto, ad eccezione della delega di un incarico ad altri organi.

Art. 17 L’Assemblea

È l'organo supremo della STIB. Essa si riunisce ordinariamente nella seconda metà del semestre primaverile di ogni anno accademico (per la data fa stato il calendario dell’Università di Berna). L’Assemblea si compone di tutti i soci (vedi Articolo 5).

 

Art. 18 Diritto di voto

Tutti i soci presenti hanno diritto di voto e di fare delle proposte all’Assemblea. Il Comitato è responsabile della redazione di una lista delle presenze e del controllo della qualità di soci dei votanti.

 

Art. 19 Convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata dal Comitato. Un’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato o da almeno 1/5 dei soci, con l’indicazione dell’ordine del giorno.

  2. Il Comitato deve inviare ai soci la convocazione con l’ordine del giorno dell’Assemblea almeno tre settimane prima della stessa. I soci hanno il diritto di indirizzare al Comitato, per iscritto, dei punti supplementari all’ordine del giorno, al più tardi dieci giorni prima dell’Assemblea. Il Comitato trasmette un eventuale nuovo ordine del giorno almeno cinque giorni prima dell’Assemblea.

  3. All’Assemblea non si può aggiungere alcun punto all’ordine del giorno. Rimane riservato il diritto di suggestione sotto “diversi”, secondo l’articolo 16 capoverso 6.

Art. 20 Competenze dell’Assemblea

Le competenze dell’Assemblea sono le seguenti:
- esaminare il rapporto semestrale del Presidente
- dare scarico al Comitato
- determinare per grandi linee gli obiettivi della STIB - accettare ed escludere soci

- modificare gli statuti
- nominare i soci onorari, i soci sostenitori e straordinari
- accettare il preventivo, accettare i conti e i rapporti del revisore
- eleggere un Presidente, un Vice-Presidente, un Cassiere, un Segretario, un Webmaster e da 
tre a sei Membri di comitato, così come un revisore dei conti e un suo supplente. 

 

Art. 21 Comitato

  1. È composto dal Presidente, un Vice-Presidente, un Cassiere, un Segretario e da tre a sei Membri di Comitato semplici. Il Comitato è eletto dall’Assemblea. I suoi membri sono rieleggibili. Si auspica la presenza di ambo i sessi nel Comitato e di membri di almeno tre facoltà diverse.

  2. Il Presidente può ricoprire tale carica per un massimo di due anni. I Membri di Comitato possono far parte dello stesso per un massimo di quattro anni. Non possono venir eletti nel Comitato che dei candidati presenti o validamente scusati.

  3. La STIB è validamente rappresentata, per questioni non amministrative, dalle firme del Presidente e del Vice-Presidente.

  4. Il Comitato si convoca e si organizza autonomamente.

Art. 21bis Dimissioni ed esclusione di membri di comitato

  1. Ogni Membro di Comitato ha il diritto di inoltrare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. Esse devono essere comunicate al Comitato e hanno effetto immediato.

  2. Ad ogni Membro di comitato è richiesta la presenza obbligatoria alle riunioni. Un’assenza prolungata dalle stesse potrebbe comportare l’esclusione del soggetto in questione dal comitato.

Art. 22 Competenze e compiti del Comitato

Il Comitato ha i compiti seguenti:
- preparare e convocare l’Assemblea
- eseguire le linee direttive dell’Assemblea
- amministrare gli affari correnti
- informare regolarmente l’Assemblea delle sue attività
- designare gruppi di lavoro permanenti o ad hoc e fissarne i compiti
- mantenere e sviluppare rapporti con associazioni affini
- gestire lo schedario e gli archivi in maniera confidenziale
- organizzare almeno una Festa Ticinese per anno accademico. In caso di forza maggiore o 
per motivi esterni al Comitato, lo stesso può essere esentato dall’obbligo. I motivi vanno rapportati all’Assemblea. 

 

Art. 23 Revisore dei conti

L’Assemblea elegge annualmente un revisore e un suo sostituto; sono rieleggibili. Non possono far parte del Comitato. Il revisore redige annualmente un rapporto di controllo dei conti che sottomette all’Assemblea. L’anno contabile va dal 1° maggio al 30 aprile.

 

IV. FINANZE
Art. 24 Obblighi e responsabilità

Per delle questioni finanziarie che superino la gestione corrente, la STIB si impegna con la firma collettiva del Presidente e del Cassiere. La STIB risponde sola, ad esclusione dei suoi soci, di tutti i suoi atti ed impegni.

 

Art. 24bis (Abrogato)


Art. 25 Tassa sociale annuale

La tassa sociale annuale è fissata a 20.- franchi. I Membri di Comitato, i Revisori, i soci onorari ed i soci sostenitori sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

 

V. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26 Dissoluzione e modifica degli statuti

 

La dissoluzione non può essere votata che da un’Assemblea straordinaria convocata espressamente per questo scopo. Almeno i 2/5 dei soci devono essere presenti all’Assemblea. La dissoluzione e la modifica degli statuti non possono essere votati che dalla maggioranza di 2/3 dei presenti. La proposta di dissoluzione o di modifica degli statuti deve essere comunicata per lettera ai soci almeno tre settimane prima dell’Assemblea, o di cinque giorni nel caso in cui un socio chieda la modifica dell’ordine del giorno.

 

Art. 27 Utilizzazione degli archivi e degli attivi

In caso di dissoluzione, gli archivi restano in possesso dell’ultimo Presidente e devono poter essere messi a disposizione di future eventuali rinascite. In caso di dissoluzione gli eventuali attivi dovranno essere devoluti per scopi benefici.

Art. 28 Entrata in vigore

I presenti statuti sono adottati dall’Assemblea Costitutiva del 13 dicembre 1995 ed entrano immediatamente in vigore.

Statuti approvati dall’Assemblea Costitutiva del 13 dicembre 1995, modificati dall’Assemblea Ordinaria del 25 novembre 1997, dall’Assemblea Ordinaria del 14 aprile 1999, dall’Assemblea Straordinaria del 7 gennaio 2004, dall’Assemblea Ordinaria del 8 giugno 2004, dall’Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2005, dall’Assemblea Ordinaria del 13 maggio 2008 e dall’Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2012, dall'Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2013, dall'assemblea ordinaria del 6 maggio 2014.

 

La presidente del giorno Giada Gianola.

 

La verbalista Micol Venturino 

 

Ultimo aggiornamento 17 maggio 2018.